Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale nelle banche, il parere dell'AODV231

L'AODV231 esprime parere negativo alla proposta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza, proposta contenuta nel documento di consultazione della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – sistemi dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa".

di Giovanni B.

Banca d'Italia, lo scorso 4 settembre, ha posto in consultazione il documento "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – sistemi dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa". Tale documento prevede che "L'organo con funzione di controllo (il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il Controllo sulla Gestione) svolge altresì le funzioni dell'organismo di vigilanza - previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito".

L'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (AODV231) esprime, al riguardo, parere negativo rilevando che:
  • il D. Lgs. 231/2001 già prevede che "nelle società di capitali il Sindaco, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza" (art. 6, comma 4-bis). E' stato, tuttavia, evidenziato che tale norma "non ha lo scopo di ridurre gli standard di idoneità preventiva richiesti per i modelli organizzativi, bensì quello di semplificare i controlli e alleggerire la struttura di governance nelle realtà meno complesse", realtà cui le banche sono difficilmente assimilabili;
  • secondo l'ABI, "Attesa la configurazione e le funzioni che il decreto attribuisce a tale organismo, non appare coerente una sua identificazione con il collegio sindacale, le cui funzioni sono stabilite dalla legge e che non è fornito,in materia, di quei poteri autonomi di iniziativa e di controllo cui il decreto fa, come visto, espresso riferimento";
  • "l'organo di controllo svolge direttamente o partecipa ad attività fortemente esposte a rischi di commissione di alcune tipologie di reato (il riferimento è ai reati previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01, NDR) e può essere per tale ragione a sua volta oggetto di attenzione da parte dell'Organismo di Vigilanza";
  • "l'organo di controllo riveste una posizione tradizionalmente definita di garanzia propria, che discende dall'obbligo giuridico, su di esso gravante, di impedire gli illeciti, e da cui deriva una responsabilità penale per non averli impediti ... . Ampliare la sfera di azione dell'organo di controllo alla prevenzione dei reati, assegnandogli la funzione di Organismo di Vigilanza, può dunque far sorgere una responsabilità penale dei suoi membri per tutti i reati che questi non siano riusciti a impedire".
Per questi motivi, l'AODV231 auspica "che Banca d'Italia voglia modificare la disposizione in esame armonizzandola con il disposto dell'art. 6, comma 4bis, D.Lgs. 231/2001".
Il documento può essere scaricato dal sito dell'AODV231.


Via: Compliancenet

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