L'area di competenza del Dirigente Preposto (secondo Assonime)

di Giovanni B.

Mi era sfuggito il documento Assonime "Note e studi 7/2012 - Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali" (di Leonardo Benvenuto), pubblicato lo scorso 25/06/2012, che riepiloga, in modo efficace e sintetico (e, direi, efficace proprio perchè sintetico), i temi più importanti per quanto riguarda l'attività e il ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Nel dettaglio:
  • la natura delle attività richieste al dirigente preposto;
  • le procedure amministrativo contabili che rientrano nell’area di competenza del dirigente preposto;
  • la partecipazione del dirigente preposto all’attività di formazione del bilancio;
  • rapporti con le varie articolazioni dell’organo amministrativo;
  • rapporti con il collegio sindacale e il revisore legale.
Interessante, in particolare, la conclusione riguardo l'individuazione dell'area di competenza del dirigente preposto:
«In sostanza l’attività di predisposizione delle procedure amministrativo-contabili governate dal dirigente preposto dovrebbe riguardare il sistema complessivo delle scritture contabili, comprendendo le procedure di gestione dei documenti contabili giustificativi dei fatti e operazioni aziendali (quali fatture e note di accredito o addebito), le procedure di gestione dei libri contabili generali (quali, ad esempio, il libro giornale, il libro mastro, il libro magazzino, il libro casa, il libro dei cespiti ammortizzabili), le procedure di gestione delle scritture di assestamento. 
Non rientrano invece nella sua competenza quelle procedure relative a fatti o atti che possono avere un impatto sul bilancio ma non sono direttamente coinvolte nella produzione del bilancio. Queste diverse procedure amministrative rientrano sotto la competenza e responsabilità di altre funzioni aziendali.»

Affermazione a mio avviso condivisibile soltanto se il Dirigente Preposto, dopo aver attestato "l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti" e "la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili", non fosse chiamato ad attestare anche "l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento" (d.lgs 58/98, art. 154-bis, co. 5).

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