d.lgs 231/01, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati

Il disegno di legge «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (cosiddetto ddl anticorruzione), approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 31 ottobre ed ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
  • il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25);
  • il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da Transparency International, l'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

DDL 2156-b, testo approvato dal Senato il 17 ottobre 2012
Art. 1, co. 77.
Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all’articolo 25:
  1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «,induzione indebita a dare o promettere utilità»;
  2) al comma 3, dopo le parole: «319- ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
 b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».


Art. 1, co. 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: ...
i) Dopo l’articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
   Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»


Art. 1, co. 76. L’articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
   Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
   Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
   Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
   Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».


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