Corruzione privata "endosocietaria" e responsabilità dell'ente

Segnalo l'approfondimento di Maurizio Arena sulla responsabilità della società ex d.lgs 231/01 in relazione al delitto di corruzione tra privati, nell'ipotesi specifica che il corruttore sia un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto.

Arena riporta il seguente caso (esempio già proposto all'interno del Gruppo OdV nell'intervento di A. Loderini): «nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Ebbene, non v'è chi non veda che, in ipotesi del genere, l'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc.»

"legibus sic stantibus, riflette Arena, non sembra possibile la contestuale qualificazione della medesima società come persona offesa da un fatto di corruzione tra privati e come responsabile di quel medesimo fatto ai sensi del d.lg. n. 231"


Per approfondire l'argomento, vai a "Corruzione tra privati e responsabilità dell'ente - Alcune riflessioni sull'inserimento del delitto di corruzione tra privati nel d.lg. 231/2001" di Maurizio Arena

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