Responsabilità solidale dell'appaltatore, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 40/E 2012)

Come già segnalato (si veda "Appalti e responsabilità solidale: importanti novità per il committente"), la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi è stata profondamente modificata dall'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012.
Anche la nuova stesura della norma ha lasciato, tuttavia, importanti dubbi applicativi, con la conseguente sospensione dei pagamenti da parte dei committenti e appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, ha pertanto fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, ovvero:
  • il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore;
  • la documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.

Decorrenza
Con riferimento al primo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «La certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.»

Documentazione
Con riferimento al secondo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.»



Il testo della Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

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