Responsabilità solidale dell'appaltatore, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 40/E 2012)
Come già segnalato (si veda "Appalti e responsabilità solidale: importanti novità per il committente"), la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi è stata profondamente modificata dall'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012.
Anche la nuova stesura della norma ha lasciato, tuttavia, importanti dubbi applicativi, con la conseguente sospensione dei pagamenti da parte dei committenti e appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, ha pertanto fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, ovvero:
Decorrenza
Con riferimento al primo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «La certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.»
Documentazione
Con riferimento al secondo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.»
Il testo della Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Anche la nuova stesura della norma ha lasciato, tuttavia, importanti dubbi applicativi, con la conseguente sospensione dei pagamenti da parte dei committenti e appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, ha pertanto fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, ovvero:
- il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore;
- la documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.
Decorrenza
Con riferimento al primo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «La certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.»
Documentazione
Con riferimento al secondo punto, la Circolare 40/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che «si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.»
Il testo della Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
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