La Cassazione sull'interesso o vantaggio dell'ente (sentenza n. 40380/2012)

In virtù del comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, l'assenza di responsabilità dell'ente può affermarsi solo quando si accerti l' «interesse esclusivo» di terzi o di persone fisiche.

«L'art. 5 co. 1 del d. lgs. 231/01 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all'ente, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Precisando al co. 2 d.lgs. 231/01 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell' "esclusivo interesse proprio o di terzi". In sostanza per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso.
Dalla relazione governativa si apprende che la nozione di "interesse" (l'art. 25 ter non contempla il "vantaggio") esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accettabile con analisi ex ante.
Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica.
L'accertamento in merito a queste due condizioni risulta essenziale poiché l'art. 5 co. 2 d.lgs cit. - come dianzi osservato - specifica che può affermarsi l'assenza di responsabilità dell'ente soltanto quando si accerti l' "interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche.
L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie. Poiché il rapporto che lega il fatto al suo autore è momento fondante della responsabilità dell'ente, al pari di qualsivoglia profilo dell' "illecito presupposto", è indefettibile onere del giudice corredare il proprio convincimento con una qualche precisa motivazione al riguardo.»
(Corte di Cassazione – Sentenza n. 40380/2012)

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