I poteri degli ispettori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

«1. Potere di assumere informazioni
Il potere di assumere informazioni da parte degli ispettori Asl e del Lavoro (che rivestano la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria) consiste nell'acquisizione di notizie da testimoni o da altre persone che possono essere a conoscenza dei fatti o delle circostanze oggetto dell'accertamento (datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).

L'ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) in materia di sicurezza e igiene del lavoro "ha il compito ... di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento ... delle singole attività produttive" (art. 7 c. 1 lett. f del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520). Chi, legalmente richiesto, non fornisce le notizie dovute o le fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale (Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].

Inoltre, l'U.P.G. "può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori" (Legge 22 luglio 1961 n. 628 art. 4 c. 5).
Va ricordato l'essenziale articolo del D.P.R. n. 303/56, che regola anche l'attività degli ufficiali di polizia giudiziaria delle Asl e che non è stato abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto fatto salvo dall'art. 13 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 medesimo: ...»

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