La disciplina dei controlli nelle s.r.l.: la posizione di Assirevi

Assirevi, nel documento di ricerca n. 172 di luglio 2012, fornisce alcuni orientamenti interpretativi relativi all'art. 2477 del codice civile, in ordine alla disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

L'art. 2477 c.c., nel testo in vigore dallo scorso 7 aprile 2012, concede alle srl di optare tra la nomina di un organo di controllo o quella di un revisore. Al riguardo Assirevi rileva che:
  • la scelta del soggetto deputato ai controlli implica una differente scelta circa la natura e l'oggetto dei controlli cui si intende sottoporre la società. Se la srl nomina il solo revisore, a quest'ultimo competerà la sola attività di revisione legale, e non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 2403 c.c.; diversamente, se la scelta ricade sull'organo di controllo, quest'ultimo svolgerà il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge ed in assenza del revisore esterno, anche la revisione legale;
  • l'affidamento all'organo di controllo interno della revisione legale dei conti può avvenire, oltre che in assenza dell'obbligo di consolidamento, solo in presenza di un'apposita clausola che disponga in tal senso. In assenza di tale clausola, la revisione legale dovrà essere affidata ad un soggetto esterno, revisore persona fisica o società di revisione;
  • il generico richiamo al "revisore" deve essere inteso come riferito sia al revisore legale persona fisica, sia alla società di revisione;
  • la proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione spetta, in assenza dell'organo di controllo, al Consiglio di amministrazione.
Il documento di ricerca n. 172 "Orientamenti interpretativi in ordine alla nuova disciplina dei controlli nelle s.r.l." può essere scaricato dal sito di Assirevi, nella sezione "Documenti di ricerca -> documenti in vigore".

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