Art. 25-duodecies "Impiego di lavoratori irregolari" - C'è una "zona grigia"?

di Ciro Strazzeri (Presidente Asso231).

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Resta, a parere di chi scrive, una "zona grigia" circa la responsabilità dell'ente per l'eventuale utilizzo di "caporali" per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano "regolari" (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità).

Infatti, ad una prima lettura, ed in attesa di intepretazioni giurisprudenziali, ferma restando la responsabilità penale delle persone (di certo l'intermediario e "forse" il datore di lavoro), sembra non rilevare ai fini della responsabilità dell'ente, il caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:
  • permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").
  • permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
  • ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.
In tale caso, la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di "Riduzione in schiavitù", di cui all’art. 600 del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità, susistendo la necessità di dimostrare l'esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri "oggetti") o dell’ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del Dlgs 231/01.

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