Appalti e possesso del Modello 231

E' illegittima la previsione della procedura di appalto che impone ai partecipanti di comprovare l'adozione di un modello organizzativo e di controllo conforme ai requisiti del d.lgs 231/01.

La procedura di appalto non può imporre di "produrre la documentazione comprovante l’adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell’impresa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001".
Detta previsione è illegittima perché "pretende il possesso di un requisito che rientra nella facoltà dei partecipanti e non risponde ad un preciso interesse dell’Amministrazione essendo finalizzata a liberare la società dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati da parte dei propri dipendenti/incaricati".
"Invero, la legge individua dei principi in materia di requisiti di ordine generale, in particolare di requisiti di carattere morale, necessari per la partecipazione alle gare strumentali alla stipula di contratti con la p.a.: detti principi sono contenuti nell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, richiamato anche dall’art. 4 del bando di gara. Il rispetto dei precetti richiamati appare ad avviso del Collegio sufficiente per la partecipazione alla gara di cui trattasi, non essendo ragionevole imporre agli offerenti - quale sostanziale requisito di partecipazione - l’adozione del modello di gestione, organizzazione e controllo dell’impresa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001."
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, sentenza depositata il 4 febbraio 2011

Sul tema, leggi anche "La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/01"

Fonte: I Reati Societari.

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