Responsabilità solidale, ritenute IRPEF e le cautele del committente possibili

Appalto, responsabilità solidale del committente per i versamenti di ritenute IRPEF e le cautele che possono essere applicate dal committente stesso.

L'art. 2, co. 5-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevede, nell'appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, nonchè con ciascun eventuale subappaltatore, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto. Tale responsabilità può essere esclusa se il committente dimostra di aver messo in atto "tutte le cautele possibili".
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento» (D.L. n. 223/06, art. 35, co. 28)
Il problema, quindi, è identificare quali sono le "cautele possibili" che possono portare all'esclusione della responsabilità.

Già oggi, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute a verificare (ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) «prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, ... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.»

Bisogna tuttavia osservare che la verifica ex art. 48-bis non sembra configurare "tutte le cautele possibili", in quanto limitata:
- alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica;
- ai pagamenti di importo superiore ai 10.000 euro;
- alla notifica all'appaltatore (o subappaltatore) di una o più cartelle di pagamento.

Con riferimento ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, un'indicazioni sulle "cautele possibili" la si può (probabilmente, data l'incredibile sequenza di rinvii, modifiche e abrogazioni intervenute) ricavare dal Decreto n. 74/2008, recante "Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi." [1]

Il Decreto n. 74/2008, all'art. 2, co. 3, stabilisce infatti che:
«Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.»
Pertanto, secondo il Decreto n. 74/2008, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore è esclusa se il subappaltatore attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali:
- o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando le copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito (Decreto n. 74/2008, art. 2, co. 1);
- o con asseverazione rilasciata dai "responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale" o dagli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro" (Decreto n. 74/2008, art. 2, co. 2).

Questo, però, è un meccanismo di controllo che funziona non "ex ante", in fase di selezione dell'appaltatore, ma "ex post", quando cioè l'appalto è già in corso. Cosa succede, quindi, se l'appaltatore non presenta la documentazione richiesta?
L'art. 35, co. 32 del D.L. 223/2006 subordinava, a pena di sanzione, il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore "previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore." Questo comma, tuttavia, è stato abrogato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito in L. 2 agosto 2008, n. 129 (lasciandoci, si può dire, in "braghe di tela").

Pertanto, in assenza (ed in attesa) di ulteriori indicazioni e con riferimento ai versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, si può ipotizzare che il committente possa dimostrare di aver messo in atto "tutte le cautele possibili" nel rapporto con l'appaltatore adottando le modalità di attestazione dei versamenti, alternative tra di loro, previste dal Decreto in relazione alla "responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006" [1] nel rapporto appaltatore-subappaltatore; in assenza di una specifica disposizione normativa, mi sembra tuttavia difficile che il Committente possa subordinare il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore alla presentazione della richiamata documentazione.

Il testo del Decreto n. 74/2008 (in tutto 5 articoli) con i modelli allegati può essere scaricato dal sito "normattiva".

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[1] Il Decreto n. 74/2008 fa riferimento al testo originario dell'art.35, co. 28, del D.L. 223/06: «L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. »

Commenti

  1. Ma il DL 97/2008 conv in L 129/08 non ha abrogato anche il decreto interministeriale n. 74/2008 abrogando così i documenti da chiedere all'appaltatore?

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  2. Bella domanda, e un pò controversa.. a seguito l'abrogazione del comma 32 art 35 il committente dovrebbe comunque pagare quanto dovuto e allo stesso tempo rispondere in solido dei contributi e stipendi...mi pare di aver capito cosi...si può avere una conferma o smentita? Altrimenti i furbi ti fanno lavorare fino alla fine non chiedendoti niente quindi arricchendosi indebitamente e poi ti mettono in ballo la richiesta documentale che dovrebbe essere richiesta prima dello scadere del pagamento e non dopo..qualcuno puo rispondere in merito grazie

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