Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012

ISVAP ha pubblicato il regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, concernente "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."

«Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 [1] (nel seguito "decreto").
Il decreto ha riordinato l'intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l'altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell'ISVAP.
Nello specifico, la norma prevede che l'ISVAP, d'intesa con Banca d'Italia e CONSOB, emani disposizioni circa l'organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento contiene dettami sull'organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell'antiriciclaggio. Le disposizioni, in particolare quelle di cui al Capo II, Sezioni I, II, e IV, si pongono in linea di continuità con quelle di cui al Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, in tema di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.
Vengono previsti presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle imprese ed agli intermediari assicurativi, tenuti ai sensi del decreto, di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura e le dimensioni dell'attività svolta e la relativa articolazione organizzativa.» (ISVAP, Relazione al Regolamento n. 41 del 2012)

Il Regolamento ISVAP n. 41/2012, e la relativa Relazione, possono essere scaricati dal sito dell'ISVAP, sezione "norme e pubblicazioni".


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[1] D.lgs 231/01, Art. 7.  Autorità di vigilanza di settore
" 1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.
 2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia."

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