Legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.lgs 231/01, responsabilità dell'ente e interesse o vantaggio

GIP del Tribunale di Milano, ordinanza 08 marzo 2012 - Responsabilità degli enti, D.Lgs. 231/2001 e società a giudizio per omicidio colposo: eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 25 septies del d.lgs n. 231/2001

Il GIP del Tribunale di Milano (dott. Andrea Antonio Salemme), nell'ordinanza dell'8 marzo 2012 sull'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 25-septies del d.lgs n. 231/2001 per violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, e 25, comma 2, della Costituzione:
- ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio e lesioni personali colpose conseguenti alla violazione di norme infortunistiche;
- interviene su alcuni profili problematici in materia di responsabilità dell'ente per reati colposi, in particolare la responsabilità dell'ente ed il suo "interesse o vantaggio".

Di seguito alcuni passaggi dell'ordinanza di particolare rilievo. Il documento può essere scaricato, integralmente, dal sito "diritto penale contemporaneo".
«... la responsabilità dell'ente è tipica dell'ente perché gli è propria ed il criterio di tipizzazione è quello sancito dalla prima parte del comma 1 dell'art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001: l'ente risponde della commissione di un reato, non di un fatto preveduto dalla legge come reato, per modo che la sua forma di responsabilità è, per così dire, di secondo grado: deve sussistere, secondo le regole del diritto penale, un reato, imputabile ad una persona fisica che appartiene all'organigramma dell'ente, affinché l'ente risponda a sua volta di un quid, che è già di per sé qualificato come reato, in funzione dell'inserimento di quella certa persona fisica in uno specifico ruolo che esattamente quell'organigramma contempla (ovvero, in limine, dovrebbe contemplare).
La responsabilità dell'ente è una responsabilità che, lato sensu, ... può definirsi di organizzazione, perché il proprium dell'ente è l'organizzazione ed anzi un'organizzazione libera e sotto il profilo della strutturazione ... e sotto il profilo dell'individuazione di ruoli ed attribuzioni ... .
La responsabilità dell'ente è una responsabilità di organizzazione per un reato commesso "nel suo interesse o a suo vantaggio".»
«L'interesse o vantaggio ... assurge a criterio obiettivo di ascrivibilità del reato stesso all'ente... .» 
«... la previsione legislativa non esige affatto che l'interesse o il vantaggio siano "conseguenza" del reato, quasi che il reato si ponga quale antecedente causale dell'uno o dell'altro: la circostanza a termini della quale è il reato a dover essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di reputare sufficiente che la realizzazione dell'interesse o vantaggio sia resa semplicemente "possibile" dalla commissione del reato.
Ancora: l'interesse od il vantaggio sono, testualmente, elementi che peculiarizzano, non l'evento, e neppure la condotta, bensì complessivamente il reato
«... non occorre che l'autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la morte o le lesioni costituiscano di per sé un interesse o un vantaggio per l'azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo. Occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all'abbandono. Autonomamente categorizzata, dunque, la responsabilità dell'ente come altra e distinta dalla responsabilità penale dell'autore del reato, in quanto responsabilità di organizzazione, essa di declina in tre species:
a. responsabilità di programmazione e pianificazione. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l'attività d'impresa si peculiarizza;
b. responsabilità di gestione. Riguarda l'attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico;
c. la responsabilità di controllo e vigilanza. Completa il cerchio, perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare.» 
«Poiché nella criminalità che può definirsi ... "economica" il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della societas, nel senso che si radica in una struttura organizzata portatrice una propria cultura e, quindi, di una propria strategia, quella che in economia si chiama strategia aziendale, ma poiché medesimamente quel reato, che reato è nel profondo della sua essenza, offende beni giuridici collocati all'esterno della societas, a tal punto da essere protetti con la massima sanzione nell'ordinamento generale, il d. lgs. n. 231 del 2001, perseguendo lo scopo di implementare l'adozione di regole virtuose, costruisce la responsabilità dell'ente come prevenzione del rischio-reato. È il reato il rischio da prevedere e, quindi, prevenire. È il reato l'evento da evitare: non il diverso evento - naturalistico - dedotto nei reati colposi di cui è parola in tutti e tre i commi dell'art. 25 septies.» 
«Chi esercita un'attività economica in forma organizzata è esigibile che sappia come evitare che l'organizzazione sia usata quel strumento di perpetrazioni di reati. Non solo: chi esercita un'attività economica in forma organizzata, come stabilisce ... in perfetta autonomia, la complessità, il modo d'essere ed il funzionamento dell'organizzazione, ... così è gravato dell'onere di plasmare il modello organizzativo e gestionale adottato sulla concretezza della struttura, riempiendo di contenuti, e perciò contribuendo a disciplinare, il tessuto delle norme antireato
Leggi anche: "Infortuni sul lavoro: il D.Lgs. 231 non viola la Costituzione" di Anna Guardavilla (su Punto Sicuro)

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