Il testo del DM 4 maggio 2012

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2012 di attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio.

L'art. 43 del d.lgs 231/07 (in nota dopo il testo del decreto), al comma 1, prevede, fra l'altro, che i dottori commercialisti e gli esperti contabili possano trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, di cui art. 41 del medesimo decreto, direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali individuati, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
In esecuzione a tale norma il MEF, con il Decerto in oggetto, ha previsto la possibilità per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) di ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette ex art. 41 d.lgs 231/2007. Il CNDCEC trasmetterà, quindi, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai propri iscritti all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del medesimo decreto.


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 maggio 2012
Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (12A05506)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i dottori commercialisti e gli esperti contabili "trasmettono le segnalazioni di cui all'art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2";
Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che "gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia";
Visto l'articolo 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo articolo 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste dall'ordine competente;
Visto, altresì, l'art. 48, comma 1, il quale prevede che "l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2";
Vista la nota del 16 maggio 2011 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;
Decreta

Art. 1
1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonchè per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3 e 48, comma 1.

Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti
Il Ministro della giustizia: Severino



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D.lgs. 231/07
Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
 a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorchè contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
 b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
 c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finchè non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Art. 43. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
4. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3.

Art. 45. Tutela della riservatezza
...
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonchè gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonchè l'integrità delle informazioni trasmesse. ...

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