Appalti: responsabilità del committente per i versamenti di ritenute IRPEF e IVA
Negli appalti di opere o di servizi il committente, imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascun eventuale subappaltatore, al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.
La responsabilità solidale del committente ha una durata limitata nel tempo (opera per tutta la durata del contratto e ha effetto fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto) e può essere esclusa dimostrando di aver messo in atto "tutte le cautele possibili".
Lo prevede l'art. 2, co. 5-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44:
«co. 5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"»
Nell'articolo "Appalti, responsabilità estesa" Tosoni prova a identificare i mezzi che possono essere adottati dal committente per non cadere nella responsabilità solidale. Anche se, precisa: "Il vero problema a carico del committente, quindi, rimane la dimostrabilità del fatto che il mancato versamento dell'Iva e delle ritenute si è verificato pur avendo adottando gli opportuni accorgimenti: a noi pare una prova diabolica."
Sul tema, anche, "Appalti super-sorvegliati", di Giampiero Falasca
La responsabilità solidale del committente ha una durata limitata nel tempo (opera per tutta la durata del contratto e ha effetto fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto) e può essere esclusa dimostrando di aver messo in atto "tutte le cautele possibili".
Lo prevede l'art. 2, co. 5-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44:
«co. 5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"»
Nell'articolo "Appalti, responsabilità estesa" Tosoni prova a identificare i mezzi che possono essere adottati dal committente per non cadere nella responsabilità solidale. Anche se, precisa: "Il vero problema a carico del committente, quindi, rimane la dimostrabilità del fatto che il mancato versamento dell'Iva e delle ritenute si è verificato pur avendo adottando gli opportuni accorgimenti: a noi pare una prova diabolica."
Sul tema, anche, "Appalti super-sorvegliati", di Giampiero Falasca
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