Responsabilità per omissioni nell'attuazione del piano di emergenza

L'omessa attuazione del piano antincendio configura la responsabilità colposa per l'incendio e la conseguente morte di una persona (Cassazione Penale, IV sezione, sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011). Ruoli e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

"La Corte dà ... atto che in data 3 giugno 2003 era stato redatto un documento denominato piano di emergenza del grande hotel Parco dei principi sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante B. nonché dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione P. in attuazione di quanto previsto dalla normativa ministeriale in ordine alla sicurezza antincendio delle strutture ricettive. Detto piano prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino, rilasciato dopo la frequentazione di corso di addestramento antincendio. Caposquadra era il direttore dell'albergo M. C. e, in sua assenza, un vice caposquadra.
Si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; ...

L'unico profilo di colpa rilevante viene ritenuto ... la mancanza di componenti della squadra di emergenza antincendio il cui coordinamento era stato affidato all'imputata M. L'assenza di personale qualificato ha impedito che venissero tempestivamente adottate le già indicate misure per lo spegnimento delle fiamme.
... proprio l'assenza di componenti della squadra di emergenza impedì che venissero adottate iniziative efficaci per la evacuazione degli ospiti come del resto previsto dal piano di sicurezza.

... il sistema prevenzionistico nell'ambito della sicurezza del lavoro, si fonda da sempre su tre figure cardine: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto. Tali figure incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità e sono tenute ad adottare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza appropriate; nonché ad assicurarsi che esse siano costantemente applicate.

Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso;... . Tale ruolo, naturalmente, è conformato al poteri gestionali di cui dispone concretamente.
In conseguenza del detto ruolo dirigenziale, dunque, l'imputata avrebbe dovuto senza dubbio attuare il piano antincendio, assicurando la costante presenza nella struttura di personale qualificato, in grado di far fronte all'emergenza. Tale omissione, dunque, radica la responsabilità colposa ritenuta dal giudice di merito.

Il servizio di prevenzione e protezione, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali, adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha importanti compiti, previsti dall'articolo 33 del T.U. sulla sicurezza (ma già delineati nella precedente normativa), che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28. Tale figura ha quindi importanti funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico ma non ha poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilità.

Quanto alla posizione di B. la Corte d'appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve essere fatto carico della omissione di vigilanza sui rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza. L'imputata era pienamente consapevole di tali obblighi avendo sottoscritto lo stesso piano di emergenza. D'altra parte, costei, proprio sottoscrivendo tale documento, ha mostrato di esercitare anche sostanzialmente le funzioni connesse al suo ruolo di vertice nella società.
Si tratta di valutazione conforme ai più consolidati principi sopra indicati in ordine alla sfera di responsabilità della figura di vertice (ii datore di lavoro) della disciplina prevenzionistica dì cui si discute. D'altra parte, la circostanza che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente, cui -come si è visto- era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto nell'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l'essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze. Tale omissione radica la responsabilità, ..."

Leggi anche: "Cassazione, risponde di omicidio colposo albergatore che non garantisce la presenza di personale qualificato per gestire emergenza incendio", di Luisa Foti)

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