La giurisprudenza più recente in materia di d.lsg. 231/01

Segnalo il testo dell'intervento dell'avvocato Luigi De Valeri nel corso del convegno "Aspetti del diritto societario", organizzato a Roma il 28 febbraio scorso dall'associazione forense "Agire e Informare".

Inquadrato il tema della responsabilità amministrativa, De Valeri ripercorre la più recenti decisioni giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 (efficacia del modello organizzativo, applicazione di una misura cautelare interdittiva, nomina di un institore ex art. 2203 c.c. e ss., limitazione dell'attività commissariale ad alcuni rami di attività dell'azienda, natura pubblicistica di un ente e applicabilità del d.lgs. 231/01, ammissibilità di costituzione della parte civile).

«Con il decreto legislativo 231 del 2001 il legislatore ha disciplinato la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche non fornite di personalità giuridica secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge delega n. 300 del 2000.
Il decreto 231, che quest'anno compie dieci anni dall'entrata in vigore, ha introdotto il principio della responsabilità penale delle società già applicato in altri stati europei, tra cui Francia, Regno Unito e Svezia, recependo la convenzione O.C.S.E  del 17 settembre 1997 sottoscritta anche dall'Italia sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali.
La responsabilità definita "amministrativa" dal legislatore in realtà ha natura penale e ha origine dalla commissione di reati da parte di persone fisiche da cui sia derivato un profitto per l'ente collettivo.
Si configura quindi una responsabilità da accertarsi in sede di giudizio penale come disposto dall'art. 35 del decreto che prevede l'applicazione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili. ...»


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