Dlgs 231/01 e costituzione di parte civile

«In conclusione deve ritenersi che nel processo a carico dell'ente, così come disciplianto nel d.lgs. 231/2001, non sia ammissibile la costituzione della parte civile»

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2251 del 5 ottobre 2010, ha escluso che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente sia ammissibile la costituzione di parte civile, sottolineando come la mancata disciplina dell'istituto nell'ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria.

Di seguito si riportano alcuni passaggi della sentenza che, per il suo interesse, merita comunque una attenta e completa lettura:

«... il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel d.lgs. 231/2001 manca ogni riferimeno espresso alla parte civile. La sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/01, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore.»

«Peraltro, accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo.
... Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.»

«... il tentativo di applicare direttamente nel d.lgs. 231/2001 le due disposizioni menzionate (gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., ndr) non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio. Il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato. ...
Di conseguenza, se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico. ...
In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo.»

«Inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti può trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il profilo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno derivante dall'illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato.
... deve convenirsi con quella dottrina che, molto acutamente, ha evidenziato come "i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria", escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente. E' stato posto in risalto come non possano essere considerati danni prodotto dall'illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni a seguito dell'accertata responsabilità dell'ente, in quanto l'eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell'illecito amministrativo; ...»


Scarica il testo della sentenza n. 2251 del 5 ottobre 2010 - depositata il 22 gennaio 2011 - Sezione Sesta Penale (Presidente A. Di Virginio, Relatore G. Fidelbo)
Leggi anche "Illecito amministrativo 231: la Cassazione esclude la parte civile", di Anna Guardavilla.

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