Riforma del codice della proprietà industriale

Fonte: Assonime

Il 2 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (G.U. n. 192 del 18-8-2010, Suppl. Ordinario n. 195) che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 99/2009, ha apportato ampie modifiche al codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

In linea generale, la revisione è volta a rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale e ad armonizzare il nostro ordinamento alla disciplina comunitaria e internazionale.

In particolare, riguardo ai marchi, gli altri segni distintivi e le denominazioni di origine, le modifiche inserite nel codice rendono più efficace la tutela contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni distintivi.

Con riferimento ai brevetti, la revisione della disciplina tende ad allineare il sistema dei brevetti italiano a quello europeo previsto nell'ultima versione della Convenzione sul brevetto europeo (EPC 2000).

Inoltre, sono state inserite nel codice le disposizioni sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche adottate in attuazione della direttiva 1998/44/CE e che prima erano contenute nel decreto legge n. 3 del 10 gennaio 2006.

Molto importanti sono le modifiche apportate alle norme sulla tutela giurisdizionale dei titoli di proprietà industriale, dirette a:

  • facilitare l'ottenimento misure di emergenza contro i soggetti contraffattori dei diritti di proprietà industriale;

  • semplificare le procedure e rendere efficiente e rapida la tutela;

  • mettere in una posizione paritaria chi accusa e chi difende.
Tra le novità più significative vi sono:

  • la riunificazione in capo allo stesso giudice della competenza a provvedere sulla descrizione, il sequestro e le misure inibitorie;

  • con riferimento ai provvedimenti di descrizione e di sequestro, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti cautelari senza previa convocazione della parte contro il quale sono richiesti, in casi di speciale urgenza e, in particolare, quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro;

  • l'introduzione della consulenza tecnica preventiva; la previsione di un'azione per l'accertamento di non contraffazione, anche in via cautelare.

Infine, è stata riformulata la norma del codice sul regime transitorio delle opere di design protette con il diritto d'autore, allineandola alla direttive n. 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e n. 2001/29/CE che ha armonizzato a livello comunitario la disciplina sul diritto d'autore. In particolare, la nuova norma conferisce piena tutela alle opere di design ricomprendendo tra queste anche le opere che erano di pubblico dominio prima dell'introduzione nel nostro ordinamento della protezione del diritto d'autore sulle opere di design.

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