Macchine non conformi, l'art. 517 c.p. e la responsabilità amministrativa degli enti

di Stefano Lorenzo Antiga, Stefano Barlini e Ugo Fonzar

Il documento "Le macchine non conformi, l'art. 517 del Codice Penale e la responsabilità amministrativa degli enti" nasce dall'esigenza di dare una risposta alla domanda: "Cosa rischia il fabbricante e/o commerciante di prodotti non conformi alla luce delle previsioni contenute nel D.Lgs. 231/01, oltre ai rischi discendenti dalla normativa di settore?".
Gli Autori si sono concentrati, in particolar modo, sul tema dei prodotti definiti "macchine", con riferimento anche al recente D.Lgs. 17/2010 (che ha recepito in Italia la c.d. Direttiva Macchine 2006/42/CE, la quale, a sua volta, ha abrogato la Direttiva 98/37/CE nonché il D.P.R. 459/96). Le considerazioni svolte, tuttavia, possono essere estese ad altri tipi di prodotti.

Il tema è molto importante, in quanto oltre alle "classiche violazioni" vanno prese in considerazione le possibili conseguenze penalistiche, derivanti dalla sopra descritta condotta, nonché le prospettive di corresponsabilizzazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, in particolare a seguito delle recenti novelle che hanno esteso il catalogo dei reati presupposto.

Va detto, in primis, che la progettazione, la costruzione e la vendita di macchine deve rispettare le direttive di prodotto comunitarie con i requisiti essenziali di sicurezza ivi riportati e, se del caso, le norme tecniche armonizzate che, se utilizzate, comportano una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza alle quali si riferiscono (cfr. art. 4 co. 2 del D.Lgs. 17/2010).

L'applicazione delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità è sempre volontaria. Il fabbricante può decidere se far riferimento alle norme armonizzate o meno; se tuttavia decide di non farlo, è tenuto a dimostrare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri mezzi a sua scelta (ad esempio, attraverso l'applicazione di specifiche tecniche esistenti). Se il fabbricante applica solo una parte di una norma armonizzata o se la norma armonizzata applicabile non riguarda tutti i requisiti essenziali, la presunzione di conformità vale solo nella misura in cui la norma corrisponde ai requisiti essenziali.

Vista l’ampia gamma di soggetti interessati (fabbricanti, consulenti, enti di controllo, legali, tecnici, progettisti, venditori ecc.) e l’impatto delle considerazioni che seguono, si attendono contributi e osservazioni onde migliorare quanto scritto; al fine di facilitare la diffusione e l’allargamento del dibattito, il documento viene pubblicato sotto una Licenza Creative Commons 2.5.

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