Comportamento abnorme del lavoratore - Responsabilità del Datore di Lavoro e nomina del RSPP

Cassazione Penale, Sezione Feriale, sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un ausiliario del Datore di Lavoro ed opera come consulente dello stesso. La designazione a RSPP non equivale a delega di funzioni

«... l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. f). In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli (cfr., di recente, Sezione 4^, 28 febbraio 2008, Leonardi; nonché, Sezione 4^, 8 ottobre 2008, Proc. gen. App. Venezia in proc. Dal Tio).

... l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare.

... va però affermato a chiare lettere che, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti ma non abnormi del lavoratore, occorre pur sempre che sia accertata la "colpa" del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia. Infatti, per l'addebito dell'infortunio al datore di lavoro è pur sempre inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque, anche in presenza dell'imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente e eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente (efficacemente, in tal senso, Sezione 4^, 21 ottobre 2008, Petrillo).

... la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro ...

Detto altrimenti, la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l'istituto della "delega di funzioni" (cfr. ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16) e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro.»

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