Abrogato il reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione"

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 richiama espressamente l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione", abrogato ai sensi dell'art. 37, co. 34 del D.Lgs. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le società, pertanto, non potranno più essere chiamate a rispondere nel caso si configurasse tale illecito.

Lo stesso Decreto (art. 37, co. 35) ha inoltre modificato il primo comma dell'art. 2625, "Impedito controllo", del Codice Civile, richiamato sempre dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, come segue:
Testo previgente
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [...]
Testo aggiornato
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [...]

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