Le misure per la sicurezza devono essere a prova di errore umano

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,  con sentenza n. 21511 del 7 giugno 2010 ricorda che le disposizioni di sicurezza devono essere a prova di "negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato" e devono valutare tutti i comportamenti prevedibili dei lavoratori.

Di seguito un estratto della sentenza:
«V.C., operaio alle dipendenze della ditta R.E.S., ..., nel mentre, all'interno di un capannone della ditta F.S., ..., ove si stavano eseguendo lavori di installazione di un impianto di climatizzazione, stava spostando, per poter collocare all'esterno del capannone la tubazione del climatizzatore, un trabattello che urtava una linea elettrica di 20.000 Volt, posta nelle immediate vicinanze, rimaneva folgorato con conseguente decesso.
[...]
... fu proprio il V., caposquadra che dava direttive sul posto di lavoro, come riferito in dibattimento ..., a decidere di trasportare il trabattello all'interno del capannone senza prima smontarlo, non ascoltando il consiglio del compagno che era di senso opposto in quanto si era soliti prima smontare il trabattello e poi riporlo nel capannone. Se il trabattello fosse stato smontato all'esterno del capannone l'incidente non si sarebbe verificato. Dunque, il V., nella sua qualità di responsabile sul posto, decise di operare in modo inusuale in ordine alla sistemazione del trabattello a fine lavoro, ponendo in essere la prima condizione per la causazione del tragico evento.
[...]
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
[...]
Quanto al comportamento della vittima puntualmente la Corte del merito, uniformemente al principio esposto, ha sottolineato che, nel caso di specie, stante la vicinanza fra la sede dell'impresa appaltatrice ed il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, l'iniziativa del lavoratore di riportare il trabattello presso la sede della propria ditta, senza provvedere al suo smontaggio, costituiva comportamento del tutto prevedibile da parte degli imputati, che erano ben consapevoli dell'utilizzazione di detto ponteggio mobile all'esterno del capannone e della presenza della fonte di pericolo. Era del tutto prevedibile il rischio che, nel trasportare il trabattello, il lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare folgorato. L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.»

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