Modifiche al D.Lgs 231/01: la proposta di legge dell'on. Della Vedova

I Reati Societari ha pubblicato la proposta di legge, presentata dall'on. Benedetto della Vedova, di modifica del D.Lgs. 231/01.

L'intervento proposto, il secondo -dopo la proposta di modifica presentata dall'AREL- in un breve arco di tempo, «mira ad intervenire su alcune specifiche parti del D.Lgs. 231/2001 affinché il sistema di governance che da questo decreto deriva non venga più percepito solo come un asettico binomio di "regole ed etica" ma come strumento di miglioramento ed efficienza del sistema-impresa», al fine di favorire la «diffusione della nuova cultura del controllo interno dando maggiori garanzie di tenuta al sistema di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.»

Le principali linee guida del progetto di modifica riguardano:
a. l'esclusione dell'applicazione indiscriminata delle sanzioni interdittive in via cautelare ed il corrispondente inasprimento delle pene pecuniarie;
b. l'obbligo di elezione da parte dell'assemblea dell'Organismo di Vigilanza – che dovrà avere forma collegiale – negli enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2001, n. 39 (società quotate, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.);
c. lo spostamento dell'onere della prova di dimostrare l'inefficacia l'inefficacia del Modello a carico della Pubblica Accusa anche quando il reato è commesso da un soggetto apicale.

Vediamo, nel dettaglio, le motivazioni a supporto di queste proposte:

Esclusione dell'applicazione indiscriminata delle sanzioni interdittive in via cautelare ed il corrispondente inasprimento delle pene pecuniarie
«Le sanzioni interdittive hanno potenzialmente un impatto così devastante da portare alla chiusura dell'ente destinatario delle stesse o, in ogni caso, di comprometterne seriamente la sopravvivenza futura in un mercato, come quello attuale, altamente concorrenziale. [...] Se ipotizziamo la chiusura di una
società per sei mesi ... è elevato ... il rischio di perdita di posti di lavoro e di danneggiare l'economia locale che, in qualche modo, dipende da quella società. [...] In sostanza, quello che si vuole fare è estendere il regime di esenzione delle
misure cautelari di natura interdittiva attualmente vigente per banche,
assicurazioni, sim, sgr e sicav ... a tutti gli enti destinatari del D.Lgs. 231/2001. Il particolare regime di esenzione riconosciuto agli enti finanziari appena menzionati è stato, giustamente, ispirato dal bisogno di salvaguardare la stabilità di questi enti, del mercato in cui operano e di garantire una maggiore sicurezza agli investitori.
Queste stesse necessità si possono e si devono ravvisare anche per qualsiasi altro ente. [...] le sanzioni interdittive potrebbero essere applicate in via cautelare solo dopo la sentenza di primo grado, su richiesta del Pubblico Ministero (approvata dalla Corte d'Appello competente) e qualora sia presente un grave pericolo di reiterazione del reato.
A fronte di questo intervento che possiamo definire "riduttivo", per incrementare la funzione deterrente del D.Lgs. 231/2001 e per compensare la modifica proposta, si dovrebbe, al tempo stesso, innalzare il valore delle sanzioni pecuniarie.»

Obbligo di elezione da parte dell'assemblea dell'Organismo di Vigilanza
«... istituzionalizzare la costituzione, le principali funzioni, i poteri ed i requisiti di autonomia ed indipendenza attraverso l'elezione dell'OdV da parte dell'assemblea si dimostri una scelta più adeguata per proteggere i beni tutelati dalla norma attraverso il Modello. [...] Con riferimento alla composizione di tale Organismo, almeno negli enti di interesse pubblico, dovrebbe essere prevista obbligatoriamente la forma collegiale per permettere maggior effettività nell'attività di vigilanza e controllo del rispetto del Modello»

Spostamento dell'onere della prova dell'inadeguatezza e dell'inefficacia del Modello in ogni caso a carico della pubblica accusa
«L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede un'inversione dell'onere della prova. [...] In sostanza, è stabilito che all'ente accusato spetti la prova della propria non colpevolezza sovvertendo l'ordine precostituito delle cose poiché per il nostro ordinamento giuridico è sul PM che grava l'onere della prova. In pratica, si assiste ad una presunzione di colpevolezza dell'ente. [...] È evidente che tale difficoltà probatoria aumenta in maniera esponenziale la situazione di incertezza del diritto e che nuoce a quelle imprese che hanno investito risorse anche nell'organizzazione di un sistema di controllo. [...]
Il vigente approccio che caratterizza il D.Lgs. 231/2001 sul punto deve essere mutato e mutuato da quello alla base del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo unico in materia di Sicurezza sul lavoro. ... L'approccio che ha ispirato l'art. 30 TU Sicurezza è stato caratterizzato dall'obiettivo di veicolare alle imprese – per il tramite della presunzione di conformità – il messaggio della centralità dello sviluppo di prassi virtuose nella gestione della sicurezza sul lavoro sensibilizzando le società al problema e consentendola diffusione dei Modelli antinfortunistici.
Questo nuovo approccio consentirebbe di passare da una presunzione di colpevolezza ad una presunzione di conformità; consentirebbe la diffusione dei Modelli e della cultura della legalità; rispetterebbe al meglio il dettato della nostra Costituzione; restituirebbe l'attività inquisitoria ai PM.»

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