Modifiche agli articoli 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall'art. 25-quinquies e 24-ter del D.Lgs. 231/01

La Legge 2 luglio 2010, n. 108, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010), ha parzialmente modificato gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale; questi articoli sono richiamati dall'art. 25-quinquies e, per il tramite dell'art. 416 c.p., dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

Queste le modifiche apportate:
"Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato; b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato; d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Pertanto:
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Comma eliminato: La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.


Art. 601. Tratta di persone.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Comma eliminato: La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.


Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Comma eliminato: La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

A breve sarà disponibile il testo aggiornato del D.Lgs. 231/01, con le modifiche apportate dalla L. 108/2010 agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

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