I nodi irrisolti del d.lgs. 231/01

L'avvocato Arena ha chiuso la sua nota di commento al disegno di legge di modifica del d.lgs. 231/01 sintetizzando, in modo molto efficace, i nodi rimasti irrisolti in materia di responsabilità amministrativa, e tracciando così un'ipotetica linea di sviluppo della normativa.

Reputandolo estremamente interessante, vi ripropongo il capitolo in questione ("Il d.lg. 231 in prospettiva"), anche per raccogliere le vostre considerazioni.

"I profili di criticità della normativa sono molteplici ed evidenziati in numerose occasioni.

Innanzitutto il novero dei reati-presupposto è disomogeneo, contemplando reati “estremamente patologici” e difficilmente riconducibili ad attività di impresa.
D’altro canto mancano all’appello reati contigui al “nocciolo duro” del d.lg. 231: inadempimento e frode nelle pubbliche forniture; turbativa d’asta; usura; reati tributari; esercizio abusivo di attività bancaria e finanziaria; trattamento illecito di dati personali.
Per non parlare della Illustre Scomparsa, la corruzione tra privati, che avrebbe dovuto essere inserita nel codice penale e richiamata nel d.lg. 231 sulla base della delega contenuta nella Comunitaria 2007, inutilmente scaduta nell’aprile 2009.

Inoltre bisognerebbe porre rimedio ad alcune mancanze di coordinamento che sembrano condurre verso esclusioni irragionevoli: ci si riferisce al reato di falso in prospetto, prima disciplinato dall’art 2623 c.c. e oggi – successivamente alla Riforma del risparmio – dall’art 173 bis T.U.F., non richiamato dall’art 25 ter d.lg. 231.
Lo stesso dicasi per le false dichiarazioni del revisore e per l’impedito controllo del revisore che non sono più richiamati nell’art 25 ter, in quanto spostati ratione materiae nel d.lg. n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti.

Il quadro sanzionatorio andrebbe ripensato: si pensi tra l’altro al cumulo di responsabilità in materia di market abuse, peraltro di recente “salvato” dalla stessa Corte di Cassazione.

Il regime di prescrizione dell’illecito dell’ente andrebbe disciplinato secondo le regole penalistiche, superando l’attuale disposto di cui all’art 22.

Andrebbe chiarito il criterio oggettivo di imputazione nel caso di reati colposi.
La giurisprudenza sta superando con disinvoltura un profilo applicativo che potrebbe invece cozzare con il principio di stretta legalità: ci si riferisce alla compatibilità del criterio dell’interesse con la natura colposa del reato.

Se – come è già stato fatto nella (peraltro notevole) sentenza sul noto caso Truck Center – si lega l’interesse alla condotta violativa della normativa antinfortunistica (da cui sia derivato l’evento morte/lesione), in buona sostanza si va ad affermare la responsabilità dell’ente in relazione ad un reato diverso dall’omicidio/lesioni colpose: appunto la contravvenzione prevista nel T.U. sicurezza.
E se, per ipotesi, quella condotta non fosse punita penalmente, ma fosse caratterizzata da colpa generica (tipicamente: per violazione dell’art 2087 c.c.), l’ente verrebbe punito in relazione ad un fatto non costituente reato.
Infine, sulla scia della recente normativa sammarinese, si potrebbe chiarire che l’ODV non ha un obbligo giuridico di impedire il reato altrui.
Insomma, è giunto il momento, magari in occasione del decimo compleanno del decreto, di porre mano a modifiche sistematiche che consentano di mantenere quel plauso che in più consessi, anche internazionali, viene riservato alla “legge 231”.

(Maurizio Arena)"

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