Diligenza professionale e governance della “piccola” banca

Cassazione Civile, sez. II, 15 giugno 2010, n. 14305 (scarica il testo): "[...]La Corte di merito - valutando complessivamente le condizioni economiche e la personalità dell’ingiunto e la gravità delle violazioni contestate - ha puntualmente osservato che l’assenza di una stabile retribuzione, oltre che di una specifica professionalità (peraltro neppure richiesta) degli amministratori di una piccola banca di credito cooperativo, non determina alcuna limitazione ai doveri di diligenza, di accortezza e prudenza insiti in quel tipo di attività esercitata; e neppure al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, da osservarsi rigorosamente in relazione sia alle specifiche responsabilità connesse con la funzione che l’amministratore si è assunto volontariamente, che alle peculiarità dell’attività di gestione del credito, dalla quale scaturiscono imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, quale che sia la dimensione della banca.[...]

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  • Le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia agli amministratori di un istituto di credito in ragione delle rilevate carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, nonché nell’erogazione, gestione e controllo del credito, non posso essere in alcun modo condizionate né dalle dimensione della istituto considerato, né dall’assenza di una stabile retribuzione, oltre che di una specifica professionalità, in capo agli stessi amministratori. Tali circostanze, infatti, non determinano una limitazione ai doveri di diligenza, di accortezza e prudenza insiti in quel tipo di attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, da osservarsi rigorosamente in relazione sia alle specifiche responsabilità connesse con la funzione che l’amministratore si è assunto volontariamente, che alle peculiarità dell’attività di gestione del credito, dalla quale scaturiscono imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, quale che sia la dimensione della banca. Fonte: Diritto Bancario
  • Con la sentenza del 15 giugno la Cassazione afferma come l’incarico di amministratore di società bancaria imponga, a chi lo svolge, l'adozione di uno standard di diligenza professionale che prescinda dalle dimensioni dell’impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. I giudici della Cassazione, nel caso commentato, hanno confermato la sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 53 e 144 del Tub, ad un consigliere di amministrazione di una piccola banca di credito cooperativo, al quale erano imputabili gravi negligenze nella vigilanza. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, il meccanismo stabilito dalla legge 689/81 sulle sanzioni amministrative pecuniarie consente al giudice di comminare una sanzione che, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, tenga conto delle circostanze e delle condizioni soggettive dell’amministratore. La sanzione, ritenuta equa dalla Corte d'Appello, è stata giudicata tale anche in Cassazione. Due gli aspetti rilevanti: la discrezionalità del giudice nel determinare l'entità della sanzione amministrativa e l'individuazione del livello di diligenza richiesto all'amministratore non retribuito stabilmente e privo di una specifica professionalità. In particolare, il discorso sulla diligenza applicabile è stato svolto in chiave funzionale alla tutela degli interessi protetti, che nel caso in esame non sono solo quelli della società, dei soci e dei creditori ma, trattandosi di una banca, quelli di rilevanza generale, della tutela del credito e del risparmio. Fonte: SOLMAP
  • Il Caso Assonime n. 6 commenta una sentenza della Corte di Cassazione del 15 giugno 2010, che ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta al componente di Cda di una piccola banca di credito cooperativo, al quale erano imputabili gravi negligenze nell’adempimento del suo incarico. La Corte afferma il principio secondo il quale l’incarico di amministratore di società bancaria impone a chi lo svolge di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell’impresa e dalla misura del compenso ricevuto. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, il meccanismo stabilito dalla legge 689/81 sulle sanzioni amministrative pecuniarie consente tuttavia al giudice di comminare una sanzione che, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, tenga conto delle circostanze e delle condizioni soggettive dell’amministratore. Il documento, riservato alle associate, è scaricabile nella sezione "Analisi Tematiche - Il Caso" del sito di Assonime. Fonte: Assonime

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