Arriva la certificazione (esimente) del Modello di organizzazione?

Lo scorso 7 luglio, in un convegno patrocinato dall'AREL, è stato presentato un disegno di legge di modifica del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'avv. Arena ha già predisposto un primo, esauriente commento al disegno (vai al D.D.L. di modifica del D.Lgs. 231/01 e alla relativa nota di commento), evidenziandone le novità principali:

  • l'eliminazione dell'inversione dell'onere della prova nell'ipotesi di reato dell'apicale;

  • la definizione di ente di piccole dimensioni;

  • la certificazione del Modello.
Credo che soprattutto quest'ultimo elemento susciterà discussioni e richiederà ulteriori riflessioni e approfondimenti. Il disegno di legge, infatti, prevede l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 di un nuovo articolo, l'art. "7-bis, certificazione del modello preventivo", che recita:

«in caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4 ("con regolamento emanato ... , il Ministro della giustizia definisce i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonche l'efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo,..."), è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede».

L'intento delle proposta, riequilibrare il rapporto costi/benefici collegati all'adozione di un modello, al momento troppo sbilanciato sul fronte dei costi, è evidente ed encomiabile; la reale portata, tuttavia, mi sembra minore di quanto appaia in una prima lettura.
La responsabilità dell'ente, infatti, è esclusa a tre condizioni:
- che il modello sia regolarmente certificato, secondo le modalità definite dal Ministro della giustizia;
- che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato;
- non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni (del modello?) che abbiano resa manifesta la lacuna organizzativa causa del reato (che mi sembra voglia ricordare il concetto di "elusione fraudolenta" introdotto nelle prime linee guida di Confindustria).

La certificazione del modello, quindi, è solo una delle condizioni che si deve verificare affinchè possa essere esclusa la responsabilità dell'ente.
Dovranno poi essere dimostrate le due ulteriori condizioni. Non mi è, tuttavia, ancora chiaro a quale soggetto potrebbe toccare l'onere della prova: all'azienda, che dovrebbe, quindi, dimostrare sia la coerenza del modello attuato con quello certificato, sia l'eleusione fraudolenta del sistema organizzativo, o al Pubblico Ministero, che sarebbe tenuto a dimostrare sia l'incoerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito, sia la colpa organizzativa dell'ente?


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