La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE entrerà in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009, in sostituzione della direttiva 98/37/CE.

La direttiva, che stabilisce i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza, mira a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

La direttiva è basata sui principi del "nuovo approccio" in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. In base a questo nuovo approccio, la progettazione e la fabbricazione di macchine e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali in materia di sicurezza.

La direttiva si applica a:
  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine (ovvero gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva).
Il fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla presente direttiva che non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.


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