Stress lavorativo e mobbing

Lo stress lavorativo "è l'insieme di reazioni fisiche ed emotive che si manifestano quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano le capacità del lavoratore ad affrontarle. Lo stress non è di per sé una malattia, ma uno stato di malessere che genera disfunzioni fisiche, psichiche e sociali", spiega Angela Goggiamani, medico dell'INAIL.

La relativa valutazione, spiega l'INAIL [1], da inserire nel Documento di valutazione del rischio (ex art. 28 D.Lgs. 81/08), "è compito non delegabile del datore di lavoro e il medico competente è chiamato a dare il suo contributo, insieme alle altre figure preposte, utilizzando tutta una serie di parametri che indagano i diversi aspetti del problema"; "Accanto a parametri ben noti quali il tasso di assenteismo, l'aumento del verificarsi degli infortuni, analisi del turnover dei lavoratori, il medico competente potrà avvalersi, come del resto per gli altri rischi presenti in azienda, del contributo di figure specialistiche nelle diverse discipline, mediche e non; tra queste, anche quella dello psicologo".

AteneoWeb [2] precisa che «In tale valutazione, anche se è una rilevante fonte di stress lavoro-correlato, non viene considerato il mobbing (violenza psicologica sul luogo di lavoro, adottata con continuità e sistematicità dal datore di lavoro e dai colleghi con l'intento di emarginare la "vittima"), che ricade nell'ambito del Codice civile: l'art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"».

Anche l'INAIL precisa che «Lo stress da lavoro non va confuso con il mobbing che è una violenza psicologica sul luogo di lavoro, adottata con continuità e sistematicità dal datore di lavoro e dai colleghi con l'intento di emarginare la "vittima"», aggiungendo tuttavia che "anche il mobbing però è ovviamente una rilevante fonte di stress lavoro-correlato". E, come tale, dovrebbe essere ricompreso nella valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. 81/08.
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