Privacy: cartella clinica del defunto e diritti del convivente

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull'operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica.

Il Garante ha ritenuto legittima l'istanza del ricorrente di essere informato sulle cure ricevute dalla compagna deceduta, e ha accolto le sue richieste in base all'art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza e che era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall'inizio del ricovero, ha infatti manifestato l'intenzione di accedere a questi dati proprio perché necessari ad intraprendere le azioni legali più opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico.
La direzione dell'ospedale ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto.

Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall'ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica - ed in ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e il suo successivo decesso.

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