La Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE (II parte)

di Roberto Di Mario* e Alessandra Pietroletti

[Leggi la prima parte dell'articolo]

A metà giugno è stata predisposta una bozza di schema di decreto legislativo di recepimento del Titolo IV della Direttiva disciplinante i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento. Sullo schema di decreto è stata svolta nel periodo estivo una consultazione pubblica con le associazioni di categoria di banche, imprese, intermediari finanziari, pubblica amministrazione e consumatori per gli aspetti più direttamente attinenti all’operatività dei servizi e degli strumenti di pagamento. La procedura di consultazione è attualmente terminata ma, nonostante il termine per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati Membri sia quello del 1° novembre 2009, non è stato ancora pubblicato il d.lgs. di attuazione.

Lo schema di d.lgs. contiene sicuramente la parte più rilevante delle disposizioni di attuazione della Direttiva, ossia la disciplina dei diritti e obblighi delle parti nei contratti per la prestazione dei servizi di pagamento. Nello schema di decreto vengono infatti chiarite e disciplinate le responsabilità dei prestatori dei servizi di pagamento relativamente all’intero ciclo di trasferimento. In questo ambito sono state introdotte importanti innovazioni che vanno dall’eliminazione dei giorni valuta, alla fissazione del termine massimo per l’accredito in conto, alle condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme dell’operazione di pagamento o di pagamenti non autorizzati, all’imposizione di obblighi di condotta diligente nei confronti dell’utilizzatore dei servizi di pagamento che consistono nella conservazione dei dispositivi personalizzati, quali strumenti identificativi e operativi (es Pin o Password) che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento nonché il corretto inserimento dell’identificativo unico (IBAN) negli ordini di bonifico.

Tra i punti di maggior interesse si possono citare alcune disposizioni che arricchiscono l’informativa minima che deve essere messa a disposizione degli utenti in termini di tempi, costi e modalità di esecuzione dei pagamenti:
- l’utente dovrà ricevere informazioni dettagliate, dopo l’esecuzione del pagamento, riguardo l’operazione in termini, ad esempio, di importo dell’operazione, importo dell’addebito, dettaglio delle spese applicate, tasso di cambio applicato, valuta di addebito;
- l’ordine di pagamento deve essere eseguito entro la giornata operativa in cui è stato ricevuto dal prestatore del servizio di pagamento, fino all’orario limite da questo definito per ogni tipologia di pagamento;
- la spedizione deve essere effettuata per l’intero importo del bonifico, senza decurtazioni;
- la valuta di addebito dell’ordinante non potrà essere antecedente alla data dell’effettivo addebito del conto dell’ordinante;
- viene confermata la responsabilità della corretta esecuzione dell’ordine (corretta lavorazione dell’ordine e informativa verso la clientela), a carico del prestatore dei servizi di pagamento, e viene introdotto l’onere della prova a carico dello stesso in caso di contestazione o di operazione non autorizzata dal cliente, è inoltre previsto un obbligo di notifica dell’eventuale rifiuto dell’esecuzione di un pagamento;
- in tema di incassi pre-autorizzati (RID) viene introdotto un rilevante diritto a favore dei debitori consumatori, i quali potranno richiedere la revoca di un addebito fino a 8 settimane successive alla scadenza.

La direttiva all’esame del Consiglio dei Ministri prevede inoltre importanti innovazioni che dovranno avere rapidamente impatto sui clienti. Tra le misure previste figura una nuova categoria di operatori non bancari, gli istituti di pagamento, abilitati ad associare alla normale attività commerciale anchè l’offerta di servizi di pagamento inclusa la concessione di credito, (ma non l’attività di raccolta), fino a questo momento di esclusiva competenza di Banche e Istituti Finanziari. In questo modo nuovi soggetti tipicamente catene della grande distribuzione, compagnie telefoniche, stazioni di rifornimento - potranno svolgere tutti i servizi di pagamento previsti dalla direttiva stessa, anche attraverso mezzi alternativi come ad esempio il cellulare.
Gli istituti di pagamento potranno concedere crediti in relazione ai servizi di pagamento prestati, oppure fornire servizi operativi strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l`esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio e attività custodia, ma non potranno esercitare attività di raccolta. La vigilanza su questi operatori, così come la creazione di un albo, sarà curata dalla Banca d`Italia, che dovrà fare attenzione al rispetto di requisiti simili a quelli imposti alle banche (capitale minimo iniziale, criteri di adeguatezza patrimoniale).

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha esaminato in prima lettura il d.lgs di recepimento. Il testo poi, passerà al vaglio delle Commissioni parlamentari per tornare nuovamente al Consiglio dei Ministri. L`approvazione definitiva, come già detto, presumibilmente in ritardo rispetto agli obblighi che prevedevano il recepimento entro il domenica prossima 1 novembre, dovrebbe comunque avvenire entro fine anno. Sarà poi compito della Banca d`Italia emanare le disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione alla direttiva, Al riguardo è auspicabile che il Consiglio dei Ministri, accordi ai prestatori dei servizi di pagamento (come peraltro sembrerebbe intenzionato a fare) una proroga per la predisposizione dei contratti quadro con la clientela e per l’adeguamento dei contratti per la prestazione dei servizi di pagamento in essere che, come emerge chiaramente dai progetti in corso, richiedono tempi non brevi e un impegno importante di risorse.


*Avv. Roberto Di Mario
Studio Legale Tributario
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