Decreto correttivo antiriciclaggio (d.lgs. 151/09)

Fonte: Assonime

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 il D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, con il quale vengono introdotte disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto Antiriciclaggio).
Tra le principali novità del decreto correttivo si segnalano:
  • l’obbligo per l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), di trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, nonché l’obbligo per la stessa di emanare istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale in materia di segnalazione di operazioni sospette (art. 3);
  • l’obbligo per gli intermediari che hanno succursali e filiazioni in Stati extracomunitari di applicare misure equivalenti a quelle stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di adeguata verifica e conservazione (art. 5);
  • l’estensione del novero dei professionisti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati (art. 6);
  • l’esonero per i componenti degli organi di controllo comunque denominati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato sul controllo della gestione, organismo di vigilanza, ecc.) dagli obblighi di verifica, registrazione della clientela e denuncia delle operazioni sospette, fermo restando l’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme contenute nel decreto (art. 6);
  • l’estensione dell’obbligo di verifica della clientela e della conservazione dei dati al cd. titolare effettivo (art. 20). Tale soggetto è definito dallo stesso decreto correttivo come la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari (art. 1);
  • l’introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo per gli intermediari di non aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo (art. 34).
Le modifiche sono entrate in vigore il 4 novembre 2009, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Commenti

  1. si puo sapere perchè bisogna dare le generalità ai negozi di scommesse se si vince piu di mille euro?? e dove vanno queste schedature???
    se non vogliono far vincere la gente,allora perchè non chiudere questi negozi???
    grazie.

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