Responsabilità civile degli amministratori per mancata adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01

L'Amministratore Delegato può essere chiamato a rispondere, civilmente, per i danni subiti dall'ente in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
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Il Tribunale di Milano, sezione VIII Civile, con sentenza n. 1774 del 13.02.2008, ha riconosciuto la responsabilità civile dell'Amministratore Delegato di una società per i danni patrimoniali subiti dalla società stessa in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo:
"per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo [...] risulta altrettanto incontestabile il concorso di respnsabilità di parte convenuta che, quale Amminsitratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo".
L'organo giudicante ha, infatti, ritenuto che l’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio-reato all’interno della società è una decisione amministrativa che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo dirigente, può evitare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente e, di conseguenza, l’applicazione delle relative sanzioni; la mancata adozione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 può quindi determinare la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per mala gestio:
art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società. — Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

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