Organizzazioni complesse: individuazione del Datore di Lavoro

La tematica dell’individuazione del datore di lavoro all’interno di organizzazioni complesse, quali società, gruppi di società e, comunque, imprese di grandi dimensioni non è sempre definita in modo chiaro, anche dalla giurisprudenza, che si limita spesso ad attestarsi sul quadro accusatorio predisposto dal pubblico ministero senza ricostruire le posizioni di responsabilità alla luce dell’organizzazione aziendale interna.

di Matteo Grassi e Andrea Guerrerio, dello studio legale associato LCG.
***

La tematica dell’individuazione del datore di lavoro all’interno di organizzazioni complesse, quali società, gruppi di società e, comunque, imprese di grandi dimensioni non è sempre definita in modo chiaro, anche dalla giurisprudenza, che si limita spesso ad attestarsi sul quadro accusatorio predisposto dal pubblico ministero senza ricostruire le posizioni di responsabilità alla luce dell’organizzazione aziendale interna.

Sul punto è intervenuta, finalmente con una chiarezza argomentativa degna di rilievo, la sezione IV della Cassazione (Cass., IV, 28 gennaio 2009, n. 4123) affermando che, in tali contesti, la posizione di garanzia non viene necessariamente a coincidere con il vertice "formale" societario, occorrendo piuttosto valutare il concreto atteggiarsi dell’organizzazione interna al fine di verificare il soggetto titolare dei poteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 18, D.lgs. 81/2008.

In particolare la Suprema Corte ha evidenziato che "in imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto [Datore di Lavoro, n.d.r.] in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale. In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri".


Link consigliati:

Commenti

Post più popolari