D.Lgs. 81/08 - Modifiche (attese) all'art. 30

Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 81/2008.

Per la parte che interessa i "modelli di organizzazione e di gestione" per la sicurezza sul lavoro sono previste (art. 18) le seguenti modifiche:
art. 18 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: "o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis [1], i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo"
Ribadito che si tratta di un testo -ovviamente- non ancora in vigore, ecco qualche prima considerazione:
  • l'inserimento, nell'art. 30, del comma 5-bis sembra introdurre una vera e propria novità di rilievo, ovvero la possibilità di certificare l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione per la sicurezza presso apposite commissioni: tale certificazione conferisce una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.Lgs. 81/08. Resta (tuttavia) da appurare sia il valore di questa "presunzione di conformità" del modello nel caso di procedimento per i reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/01, sia come tale commissione possa certificare l'efficace attuazione del modello stesso.
  • l'accostamento di tale sistema di certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui la comma 1" dell'art. 30, d.lgs. 81/08 pare fuorviante, in quanto il sistema di certificazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) riferirsi all'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme alle prescrizioni del decreto, mentre il sistema di registrazione deve documentare l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali.

Ulteriori commenti o chiarimento sono benvenuti.

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[1] Art. 2-bis (Presunzione di conformità). L'efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militari.".

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