Privacy e tesserino di riconoscimento

di Matteo Colombo e Jenny Nespoli (Labor Project srl)

Dopo la presentazione di un interpello dell'Anie (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) inerente i "dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)" , il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito una risposta (n. 41/2008) riferita ai cantieri edili, ma estensibile a tutti i casi di appalto e subappalto.

Come noto, quale misura di contrasto al c.d. lavoro nero, dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro hanno l’obbligo, previsto dall’art. 36-bis Legge n. 248/2006, esteso dalla Legge n. 123/2007 e dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., di munire il personale impiegato nei cantiere edile (anche i lavoratoti autonomi) del tesserino di riconoscimento: il documento deve riportare la fotografia, le generalità, il luogo e la data di nascita del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (il numero di matricola non è più obbligatorio in conseguenza dell’abolizione, dal 18.08.2008, del libro matricola).
I lavoratori sono obbligati ad esporre, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa a loro carico.

L'Anie ha posto la domanda su come si concilia la tutela del lavoratore nei confronti del regime della privacy con l'obbligo di esposizione dei propri dati identificativi (in particolare la data di nascita) e della propria immagine. A questo proposito, il Ministero ha risposto che la necessità individuata dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. di contrasto al lavoro nero prevale rispetto all’esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori.

Il tema sollevato dall'Anie si presta ad ulteriori considerazioni, in particolare con riferimento alla la preparazione del tesserino: il tesserino deve infatti rispettare il principio di trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, principio che si applica anche al "dato-immagine" dei lavoratori.
Problematica rilevante è rappresentata da quei casi in cui la preparazione dei tesserini sia affidata a soggetti terzi per la stampa; in questi casi ci troviamo infatti di fronte ad un trattamento che prevede che dati personali o sensibili e immagini siano comunicati e diffusi a terzi, estranei rispetto al rapporto di lavoro.
Tale modalità di trattamento non rientra tra gli obblighi di legge e ciò determina sicuramente l’obbligo di fornire al lavoratore idonea e completa informativa e l’obbligo di avere il consenso del lavoratore stesso per la diffusione dei dati e dell’immagine.
Il datore di lavoro potrebbe in alternativa decidere di predisporre direttamente i tesserini di riconoscimento all’interno della propria azienda, senza l’esternalizzazione.

Un'ulteriore problema per i datori di lavoro, inerente il rispetto della privacy riguarda la raccolta ed archiviazione delle immagini fotografiche digitalizzate dei lavoratori.
L’immagine, considerata dato comune, diventa facilmente un dato sensibile, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 196/2003, se può essere in grado di evidenziare l’origine razziale o etnica di un lavoratore.
Nei casi di digitalizzazione dell’immagine pertanto:
  • l’informativa all’interessato è sempre dovuta, con particolare attenzione ad informare in merito alla diffusione a soggetti terzi dei dati identificativi in caso di incarico a esterni;
  • l'obbligo del consenso è sempre necessatrio se il datore di lavoro vuole archiviare la foto. E’ obbligatorio munire il lavoratore del tesserino, ma è una scelta discrezionale del datore archiviare il "dato-immagine";
  • vi è l'obbligo di redazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati) per il trattamento dei dati sensibili origine (etnica o razziale) dei lavoratori stranieri;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro l’immagine archiviata deve essere distrutta in virtù del principio di necessità sancito dal Codice Privacy.

Commenti

  1. salve volevo sapere una cosa riguardo al tesserino di lavoro, sono una G.P.G guardia giurata e di conseguenza uso un tesserino di lavoro; ma ci e stato detto che il tesserino si va portato sempre con te ma che non e obbligatorio tenerlo esposto per evitare che nessuno possa rubarci i propri dati o altro, e quindi si puo tenerlo in tasca o altro basta averlo con se e da esibire ogni qualvolta venga chiesto. E vero che si puo fare questo per tutelare i nostri dati? grazie per una eventuale rispista

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