Costi di realizzazione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01
Buongiorno,E' difficile stimare -in termini così generali- i costi che un'azienda dovrà sostenere per adeguare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale alle disposizioni del D.Lgs. 231/01.
Vi scrivo per avere qualche informazione in materia di modelli 231.
Sono titolare di un'azienda metalmeccanica e vorrei farmi un'idea dei tempi e dei costi necessari per adottare un modello organizzativo conforme al d.lgs. 231/01.
Vorrei inoltre capire se è necessario dotarsi di un organo di controllo (considerato che esiste un collegio sindacale).
L'azienda ha un centinaio di dipendenti e un fatturato medio annuo di 50 mln di euro .
Tuttavia questa è una domanda che interessa un numero crescente di aziende, anche quelle di dimensione medio-piccola, in particolare dopo l'estensione della responsabilità amministrativa all' omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs. 231/01, art. 25 septies).
Proviamo quindi a fornire qualche elemento di riflessione.
E' anzitutto necessario distinguere tra la fase di prima adozione del modello organizzativo e la fase di successiva gestione del modello. Spesso, infatti, ci si limita a stimare i soli costi relativi alla fase di "prima adozione del modello organizzativo", dimenticando che l'azienda dovrà in seguito sostenere ulteriori costi per mantenerne l'efficacia, e che tali costi si andranno spesso a sommare a quelli già sostenuti per altre attività di controllo (interno o esterno, imposte dalla legge e adottate volontariamente).
Con riferimento alla prima fase (prima adozione del modello organizzativo) le principali attività da svolgere sono sostanzialmente:
- analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente;
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 teoricamente applicabili all'azienda;
- definizione delle aree di intervento;
- progettazione ed implementazione degli interventi organizzativi di adeguamento del modello identificati;
- formazione del personale interessato dall'adeguamento del modello organizzativo.
- la dimensione dell'attività aziendale e/o la sua complessità organizzativa;
- la disponibilità, all'interno dell'azienda, delle specifiche competenze professionali richieste o, viceversa, la necessità di acquistare un servizio di consulenza esterno.
- l'efficacia del modello organizzativo nel prevenire i comportamenti non voluti o l'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza;
- l'aggiornamento del modello organizzativo al verificarsi di mutamenti organizzativi o normativi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si tratterà sostanzialmente di adottare interventi progettuali simili (ma generalmente di minore "impatto") a quelli identificati per la prima fase, cui rimandiamo.
- i costi relativi all'istituzione e al funzionamento dell'organismo di vigilanza;
- i costi relativi all'attività di controllo (audit), quando non svolta direttamente dall'organismo di vigilanza. Infatti, è compito dell'organismo di vigilanza assicurare che le procedure aziendali, adottate in attuazione del D.Lgs. 231/01, una volta approvate siano effettivamente seguite dalle strutture aziendali; ciò averrà con opportuni interventi di audit, svolti ricorrendo alle competenze professionali interne (ad esempio con uno specifico mandato conferito alla funzione di internal audit) o ricorrendo a professionisti esterni.
Quanto all'opportunità di dotarsi di un modello organizzativo per "liberare" la società dall'eventuale responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonostante la facoltà -prevista dal legislatore- di adottare formalmente tale modello, dopo l'introduzione dell'art. 25-septies credo sia una scelta da considerare seriamente anche da parte delle piccole medie imprese.
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