Privacy, le linee guida del Garante per periti e consulenti tecnici dei magistrati

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" emanate dal Garante per la Privacy (deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008).

Le linee guida forniscono le indicazioni per la gestione delle informazioni raccolte e per la gestione degli archivi dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali:
"Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie ..., e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni ... . L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario ..., di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche."
Gli ambiti considerati dalle linee guida sono:
  • Trattamento dei dati. Il consulente e il perito possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.
  • Conservazione e cancellazione dei dati. Una volta espletato l'incarico, al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.
  • Comunicazione delle informazioni. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.
  • Misure di sicurezza. Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.

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