Testo Unico sulla Sicurezza. Nuova e vecchia delega di funzioni. Differenze.

L’istituto della delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni c.d. ‘complesse’ ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da infortuni sui luoghi di lavoro.

di Matteo Grassi e del dott. Andrea Guerrerio, dello studio legale associato LCG.
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Come noto, l’istituto della delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni c.d. ‘complesse’ ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da infortuni sui luoghi di lavoro.

Sul punto, in assenza di una specifica definizione legislativa, la giurisprudenza aveva individuato una serie di caratteristiche volte a confermare l’istituto della delega ed i suoi relativi effetti in tema di responsabilità.

In estrema sintesi si chiariva che (1) il trasferimento delle funzioni dovesse essere giustificato in base alle effettive esigenze organizzative dell’impresa; (2) unitamente alle funzioni dovessero essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; (3) la delega non potesse mai riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, (4) la delega dovesse essere puntuale ed espressa, senza che fossero trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; (5) il soggetto preposto dovesse essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli (Cass., III, 11 gennaio 2006, n. 2085, Lanzavecchia).

Ulteriori requisiti perché la delega conservasse efficacia erano ritenuti (6) la non ingerenza del soggetto superiore nelle scelte operate dal delegato, non essendo intervenuta una richiesta di intervento da parte del delegato; (7) si riteneva inoltre che il delegante non dovesse essere a conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato all’attuazione della delega; infine, sotto il profilo gestionale, (8) si richiedeva che la delega fosse preceduta da precise norme interne volte a disciplinare il conferimento delle deleghe ed a dare adeguata pubblicità alle stesse (Cass., III; 23 aprile 1996, n. 5242, Zanoni).

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza reca una serie di condizioni che in parte confermano gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati; si richiede infatti che la delega a) risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che essa abbia adeguata e tempestiva pubblicità.

Sembra, quindi, di poter escludere che i requisiti non espressamente richiamati debbano ritenersi ancora necessari, tra i quali in particolare che essa si giustifichi sotto il profilo organizzativo-gestionale, essendo così in facoltà anche del piccolo imprenditore delegare specifiche funzioni.

Più delicato pare stabilire se essa, come si riteneva in precedenza, valga ad esimere la responsabilità del delegante, oppure possa condurre ad un concorso di responsabilità tra i delegato e delegante, perplessità derivanti dal nuovo terzo comma dell’art. 16: “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Pare peraltro difficile sostenere un’interpretazione siffatta, che arrecherebbe soltanto significativi svantaggi per le Società di medie e grandi dimensioni, in controtendenza alla prassi ormai consolidata seguita anche dai giudici più attenti ed esigenti in materia di salute e sicurezza.

Commenti

  1. Ho sentito da dei legali che la nuova delega prevista nel TU presenta una peculiarità: l'accettazione della delega ... è da ritenersi nuova come concetto giuridico... è così?
    (mi perdonino i giuristi della mia stringata spiegazione che vorrebbe essere una domanda)

    saluti cordiali e complimenti

    ugo fonzar

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  2. No, l’accettazione era di fatto richiesta anche prima, consistendo la delega in un’attribuzione di poteri e funzioni; d’altra parte non doveva essere necessariamente scritta né contenuta in calce all’atto di delega stesso, potendo avvenire anche oralmente.
    Avv. Matteo Grassi

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  3. Ho postato la domanda, e la relativa risposta, anche sul forum di ComplianceAziendale, il posto più adatto per scambiare consigli ed esperienze cui tutti possono partecipare!

    ComplianceAziendale.com

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  4. Una domanda: dove la devo pubblicare la delega di funzioni???
    Grazie in anticipo della risposta.

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  5. Un comune può nominare due rspp affidandogli a ciascuno la metà del totale degli edifici dove lavorano i dipendenti? esempio: un comune dispone di 10 edifici con un totale di 100 dipendenti. ogni rspp avrà l'incarico per 5 edifici con un totale di 50 lavratori al loro interno. Nella vecchia e nuova normativa si parla di nominare un solo rspp, però è vero che non vieta la nomina di due rspp all'interno della stessa azienda. Grazie.

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  6. Cari colleghi RSPP ho un dubbio da risolvere.Un Comune può affidare l'incarico di rspp a due rspp definendo per parte gli edifici per i quali saranno responsabili? Esempio: un comune possiede 10 edifici dove nin totale ci lavorano 100 dipendenti. Ad ogni rspp vengono affidati 5 edifici, per cui redigera il DVR relativo ai 50 dipendenti che lavorano nei loro rispettivi edifici. la norma, vecchia e nuova, si riferisce alla nomina di un solo rspp, ma è vero che non vieta la nomina di due rspp all'interno della stessa azienda. grazie.

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  7. Marco, le conviene postare i suoi quesiti nello spazio riservato alle discussioni del (neo-costituito) Gruppo SPP (è necessaria l'iscrizione a LinkedIn) o sul Forum CA.

    Cordiali saluti
    Giovanni Battisti

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  8. Salve a tutti, vorrei chiedere quali sono gli obblighi formativi ai quali deve adempiere il delegato alla funzione di Rspp: in caso di società di servizi con meno di 200 dipendenti il delegato deve frequentare il corso riservato ai datori di lavoro (16 ore) o il corso da 120 ore?

    In buona sostanza, la delega di funzioni trasferisce al dirigente delegato la facoltà di frequentare il corso ridotto per Rspp o no?

    Grazie in anticipo per la risposta.

    Fabio

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  9. Buonasera Fabio, anche a lei consiglio di postare i suoi quesiti nello spazio riservato alle discussioni del Gruppo SPP (è necessaria l'iscrizione, gratuita, a LinkedIn)

    Cordiali saluti
    Giovanni Battisti

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  10. Salve a tutti,

    secondo voi è possibile utilizzare l'istituto della delega di modo che i delegati siano più di uno ?
    non sto parlando di sub deleghe, ma della delega della medesima funzione ( gestione della sicurezza e relativi poteri ) che il datore di lavoro fa a più delegati. Per cui ci sarà per esempio un delegato per l'area edilizia ed uno per l'area vendita.
    Secondo voi è possibile ?

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