Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Il 30 aprile entrano in vigore le disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/07 "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore".
Vi proniamo il vademecum predisposto dal Ministero del Tesoro.


Il 30 aprile entra in vigore la nuova normativa sul denaro contante e i titoli al portatore. Alcune regole da non dimenticare:
  • Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 5.000 euro È sempre possibile versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane;
  • Le banche e Poste Italiane vi consegneranno solamente assegni con la scritta “non trasferibile” Per ottenere assegni liberi occorre richiederlo per iscritto e pagare 1,50 euro per assegno;
  • Gli assegni liberi (cioè privi della scritta “non trasferibile”) non devono essere di importo pari o superiore a 5.000 euro;
  • Gli assegni liberi possono essere trasferiti tramite girata, cioè apponendo sul retro la propria firma e codice fiscale prima di cedere l’assegno. Attenzione quando ricevete un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane;
  • Potrete utilizzare gli assegni già in vostro possesso ma ricordate di aggiungere a penna la scritta “non trasferibile” se l’importo dell’assegno è pari o superiore a 5.000 euro
  • Gli assegni a favore del traente (cioè intestati a “me medesimo” o simili) non possono circolare e possono essere usati solo per l’incasso diretto;
  • Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5.000 euro. Avete tempo fino al 30 giugno 2009 per regolarizzare i libretti esistenti di saldo superiore a 5.000 euro.

Commenti

  1. le nuove regole sono abbastanza buone.... ma cosa succede se uno preleva 40.000 euro in contanti in dieci giorni? (4.000 al dì)

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