ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo VI e VII

Il Capo VI del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 specifica i compiti della capogruppo in tema di gestione dei rischi; il Capo VII tratta degli obblighi di comunicazione all'ISVAP.

Nel Capo VI (Disposizioni in materia di gruppo assicurativo), secondo quanto riportato nella relazione “ … in attuazione dell’articolo 87 del Codice delle Assicurazioni, è stata introdotta una serie di disposizioni in tema di gruppo assicurativo, in larga parte riprese dalla previgente circolare 577.”.

L’articolo 26 “Ruolo della capogruppo” stabilisce che: “La capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita … ” articolate forme di controllo (strategico, gestionale e tecnico operativo) sul gruppo.

Il successivo articolo 27 “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo” rafforza e sviluppa ulteriormente i compiti della capogruppo: “Fermo restando che ciascuna impresa … appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi … , la capogruppo dota il gruppo di un sistema di controlli interni idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti.”. A questa affermazione segue un elenco dettagliato ma non esaustivo di quanto sia necessario fare: “In particolare, sono previste: … ”. “La capogruppo formalizza e rende noti … i criteri di identificazione, misurazione e gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all’interno del gruppo assicurativo.” “… la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.”.

Il Capo VII (Obblighi di comunicazione all’ISVAP) si compone del solo articolo 28 “Comunicazioni all’ISVAP”, che disciplina gli obblighi di comunicazione con l’Istituto, in linea con quanto già previsto dalla circolare 577.

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Commenti

  1. Per quel che concerne l'articolo 27 comma II, di cui al Capo VI, l'elenco ivi rappresentato oltre a non essere esaustivo, non fornisce alcuna specificazione nemmeno minimale sull'eventuale attuazione di questi adempimenti. Sarei curioso di verificare come lo hanno interpretato e conseguentemente tradotto in azioni i vari gruppi assicurativi

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