ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo III

Prosegue, con l'approfondimento del Capo III dedicato ai temi della revisione interna, l'analisi del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.


Il Capo III (Revisione interna), così come il successivo Capo IV (Funzione di compliance), consolidano le disposizioni della circolare 577 già citata.
L’articolo 15 “Funzione di revisione interna” stabilisce che: “Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.”. Per raggiungere questi obiettivi : “La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) la collocazione … deve essere tale da garantirne l’indipendenza e l’autonomia … la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative … ;
b) il responsabile della funzione è nominato dall’organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell’attività; i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del consiglio … ;
c) agli incaricati della funzione stessa deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione … ;
d) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato dell’autorità necessaria a garantire l’indipendenza della stessa;
e) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell’impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire … ”.
Il comma successivo stabilisce che: “La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale … ” individuando le tipologie di verifiche che devono essere attuate.
Viene ancora richiamata la necessità che la funzione di revisione interna pianifichi l’attività: “ … in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit. Il piano di audit è sottoposto all’approvazione dell’organo amministrativo … ”. Coerente con questa impostazione è la disciplina della comunicazione all’organo amministrativo dei risultati dell’attività e la sottolineatura che: “La revisione interna si conclude con l’attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell’efficacia delle correzioni apportate al sistema.”.
L’articolo 16 “Esternalizzazione della funzione di revisione interna” prevede che: “ Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l’istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell’ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.”. E’ prevista la possibilità di accentrare la funzione di revisione interna, all’interno di un gruppo assicurativo: “ … attraverso la costituzione di un’unità specializzata, a condizione che: a) in ciascuna impresa … sia individuato un referente … b) siano adottate adeguate procedure per garantire … ”.
L’articolo 17 “Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo” precisa che: “L’organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, l’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l’espletamento dei rispettivi compiti. L’organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo.”.

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