Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: approvato il decreto di attuazione

Il Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge 123/07 in materia di salute e sicurezza del lavoro. Ora il testo passa alle Commissioni Parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Attenzione: il provvedimento non è immediatamente precettivo.


Il Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il provvedimento dovrà ora ricevere il parere delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Il provvedimento ridisegna, in oltre 300 articoli, la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
I titoli principali del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza riguardano i luoghi di lavoro, la attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le atmosfere esplosive.

Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- l’istituzione del libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore;

- la revisione del sistema delle sanzioni.
In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.
Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti (gravi) o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre le altre sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01: l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta.
Rimangono in vigore le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino ad un anno.

- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.



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