Testo Unico sulla Sicurezza e oneri per la sicurezza negli appalti pubblici

Nonostante le indicazioni della L. 123/01, art. 1, nel nuovo Testo Unico sulla Sicurezza in discussione non sono previste modifiche all'attuale art. 86 del D.Lgs. 163/06.

di Giovanni Battisti.
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Con riferimento agli oneri per la sicurezza negli appalti pubblici, è interessante notare che nel nuovo Testo Unico sulla sicurezza (nella versione diffusa il 9 marzo) non sono previste modifiche all’art. 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006), che rimane quindi quello introdotto dall’art. 8 della L.123/07 (con tutti i noti dubbi interpretativi):
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
E questo nonostante la L. 123/07, nel definire il contenuto della delega al governo per il riassetto della normativa sulla sicurezza, prevedesse (art. 1, co. 2, let. s, p.to 3) –con una formulazione molto più chiara- di “modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto”.

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