Testo Unico sulla Sicurezza e Decreto Legislativo 231 del 2001

Prime riflessioni sulle novità che il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, una volta definitivamente approvato e pubblicato, porterà nella disciplina della responsabilità amministrativa delle società e in materia di Modelli di organizzazione, gestione e controllo.
di Giovanni Battisti.

Lo schema di decreto legislativo per l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -che d'ora in avanti chiameremo, per amore di brevità, Testo Unico sulla Sicurezza- introdurrà alcune novità rilevanti anche per chi si occupa di responsabilità amministrativa di impresa.

Già dall'agosto 2007, la legge n. 123 ha introdotto due nuovi reati-presupposto nella disciplina del D.Lgs. 231/01, vale a dire i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" (art. 25 septies).

Ora il Testo Unico sulla Sicurezza, all' art. 30 (riportato in calce), si preoccupa di approfondire le caratteristiche che deve possedere il Modello di organizzazione, gestione e controllo (adottato dall'azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01) per avere efficacia esimente.
E questa è la prima novità: fino ad oggi, il legislatore si era preoccupato di definire il contenuto "minimo" dei Modelli di organizzazione, che venivano poi adottati "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti" (D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 3). Ora l'art. 30 , pur non arrivando ovviamente a definire la struttura dei Modelli, ne articola dettagliatamente il contenuto e l'ambito di estensione.

La seconda novità (al momento principalmente un dubbio) riguarda la facoltà di adottare, o meno, tali Modelli: l’adozione del Modello di organizzazione e gestione è prevista dal D.Lgs. 231/01 in termini di facoltatività, ma il testo dell'art. 30 recita: "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato [...]".
Non è chiaro, al momento, se quel "deve essere adottato" si riferisca (A) ad un obbligo di adozione dei Modelli, o sia da intendersi come (B) "per aver efficacia esimente il Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato".
Onestamente sembra preferibile la seconda interpretazione (B), più in linea con lo spirito e con il dettato del D.Lgs. 231/01; ricordiamo tuttavia che la bozza di decreto diffusa ad inizio gennaio 2008 prevedeva, per specifiche tipologie di aziende e comunque per i datori di lavoro che occupano più di 1000 lavoratori, l'adozione obbligatoria dei Modello di organizzazione (art. 30, co. 6, dello schema di decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123 diffuso in bozza il 10 gennaio 2008).

Terzo aspetto degno di nota è relativo all'efficacia esimente dei Modelli. Secondo Bellinazzo (il Sole 24 ore):
"Per la prima volta dall'introduzione della responsabilità amministrativa, però, nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche sarà "garantita" alle imprese una via d'uscita. Mentre infatti, di solito, spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi scelti dall'impresa per decretarne l'esonero dalle sanzioni, nel caso della sicurezza, la forza "esimente" dei modelli è sancita direttamente dalla legge. In altre parole, se le imprese adotteranno le misure "standard" indicate nello schema di decreto, atteso ora al vaglio del Parlamento per i pareri, avranno la certezza di sfuggire agli effetti della «231»."
Di diverso avviso l'avv. Arena (www.reatisocietari.it):
"Premesso che la forza esimente dei modelli risiede per definizione nel d.lg. 231/2001, va rilevato che il Giudice penale potrà essere vincolato, al limite, nella valutazione dell’idoneità in astratto del Modello aziendale rispondente alle normative tecniche indicate.
Resta in ogni caso necessaria, ai fini della concreta operatività dell’esimente di cui all’art 6 d.lg. 231, la verifica dell’effettiva attuazione del Modello “cartaceo”.
In altri termini nessun “bollino blu” può, allo stato vincolare la valutazione del Giudice penale sull’effettiva attuazione del Modello organizzativo.
Quanto appena detto ridimensiona ma non sminuisce, tuttavia, l’importanza del “tentativo” di fornire alle imprese maggiori certezze sui benefici della prevenzione."
Personalmente, e per quanto può valere, condivido l'opinione dell'avv. Arena.


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art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

Commenti

  1. L'art. 30 recita "modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) ...(omissis)... o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti" e quello che è interessante è che aggiunge "per le parti corrispondenti".
    A mio avviso significa che i sistemi di gestione proposti non sono sufficienti perchè non è previsto nei SGSSL un sistema disciplinare ne tantomeno il sistema sanzionatorio.
    Gabriele Marchesan

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  2. La bozza di decreto diffusa a inizio gennaio 2008 prevedeva, per specifiche tipologie di aziende e comunque per i datori che occupano più di 1000 dipendenti, l'adozione obbligatoria del Modello di organizzazione.
    Tale versione non è stata adottata come definitiva: l'intenzione del legislatore, dunque, non sembrerebbe essere nel senso dell'obbligo in capo all'imprenditore, bensì dell'onere adempiendo il quale si esime dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.
    Sandro Nardi

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  3. Concordo con Marchesan. Qualsiasi sia il modello o Sistema di Gestione che si adotti, deve comunque rispettare i contenuti minimi previsti dall'art.7 del 231. I modelli proposti o adottati (enti, linee guida o ad hoc) dovranno senza dubbio prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
    Cristian Ronzio

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  4. Gradirei un vostro commento in merito all'efficacia dell'adozione di un modello organizzativo, naturalmente in linea con il dettato dell'art. 30, per le aziende sanitarie e ospedaliere. Secondo alcune fonti interpretative, queste aziende non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo suddetto. Per cui l'eventuale adesione avverrebbe solo su base volontaria.

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