Sicurezza: il 14 febbraio termina il regime transitorio che disciplina i requisiti formativi di RSPP e ASPP

Con il prossimo 14 febbraio 2008 terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP.
Fonte: Aifos

Con il prossimo 14 febbraio 2008 terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione).
Infatti a partire dal 15 febbraio 2008 il ruolo di RSPP e degli ASPP potrà essere svolto, oppure mantenere la nomina, solo da coloro che abbiano completato i percorsi formativi stabiliti nell'art. 8 bis [1] del D.Lgs. 626/94 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le funzioni di RSPP o ASPP. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiamo i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, costituiscono una violazione prima di tutto da parte del soggetto (RSPP o ASPP) che si trova così nella condizione di espletare abusivamente una funzione per la quale non hanno titolo.
Inoltre qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi viene di fatto violato l'art. 4 del D. Lgs. 6262/94 comma 4 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8.
Il richiamo alle responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenti responsabilità di culpa in eligendo, è richiamata dal comma 2 dell'art. 8 in base al quale il Responsabile del Servizio deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previste dall'art. 8 bis e dal successivo Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione obbligatoria per lo svolgimento del ruolo.
La responsabilità della nomina, o del mantenimento in carica, di un RSPP che non abbia i requisiti previsti a far tempo dal 15 febbraio 2007 comporta sanzione per il datore di lavoro, art. 89 del D.Lgs. 626/94, punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 4.100,00 per la specifica violazione in questione.
Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell'obbligo di istituzione del Servizio con ammenda a carico del datore di lavoro. E' quindi opportuno che ciascun RSPP provveda a controllare la propria posizione al fine della tutela personale e di garanzia verso il datore di lavoro.

[1] L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

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