D.Lgs. 231/07: i nuovi compiti dell'OdV e il coordinamento tra organi di controllo

I nuovi compiti attribuiti agli Organismi di Vigilanza istituiti presso gli enti cui è applicabile il D.Lgs. 231/07 e la necessità di coordinamento con altri organi di controllo.

di Matteo Grassi e dell’avv. Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.
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Il D.lgs. 231/2007 (di seguito Decreto) innova significativamente la natura dell’attività di controllo sino a questo momento esercitata dall’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001: dal compito di “vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” (cfr. art. 6, comma 1, lett. b, D.lgs. 231/2001) si passa ad una vigilanza avente ad oggetto “l’osservanza delle norme” di cui al D.lgs. 231/2007 (cfr. art. 52, comma 1, del Decreto).
In sostanza, si tratta di una verifica sempre più sbilanciata “nel merito”, riguardando non solo l’attuazione di regole e procedure aziendali interne, ma anche l’effettiva applicazione della normativa e, di conseguenza, i singoli comportamenti materiali che con la stessa possono porsi in contrasto: da una valutazione “sui modelli”, ad una rilevazione di comportamenti illeciti (ossia contra legem).
Ma non solo, di fronte ad un precedente dovere di segnalazione delle anomalie esclusivamente all’interno dell’ente, oggi all’Organismo di Vigilanza (degli enti per cui è applicabile il Decreto) viene attribuito un obbligo, penalmente sanzionato, di “denuncia” alle autorità di vigilanza (vedi articolo qui pubblicato il 27 novembre 2007).

A tal proposito si segnala che, mentre i reati indicati nel nuovo art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 riguardano indistintamente tutti gli enti, gli obblighi previsti dal Decreto si riferiscono solamente ai soggetti in esso individuati. Nell’ambito di questi ultimi, è auspicabile istituire appositi flussi informativi tra gli organi deputati al controllo indicati dall’art. 52 del Decreto (oltre all’Organismo di Vigilanza, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati), per favorire un reciproco coordinamento. Ciò in considerazione del fatto che l’omissione delle segnalazioni di cui all’art. 52 comma 2, comporta una responsabilità penale per tutti questi soggetti: al fine di limitare il rischio di sanzioni, è preferibile evitare casi in cui la comunicazione sia effettuata solamente da uno degli organi in questione, rimanendo gli altri soggetti, ugualmente obbligati, privi di qualunque conoscenza al riguardo.

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