D.Lgs. 231/01, art. 25-septies e partecipazione a gare pubbliche

di Matteo Grassi e Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.

La recente introduzione nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) assume connotati particolarmente rilevanti per le realtà imprenditoriali la cui attività si svolge in prevalenza mediante partecipazione a gare d’appalto pubbliche.
Tali enti erano già particolarmente interessati dall’applicazione del D.Lgs. 231/01 che, come noto, è stato introdotto proprio con l’intento di combattere pratiche corruttive e fraudolente a danno della Pubblica Amministrazione.

Con il nuovo intervento legislativo assume particolare rilievo anche l’esecuzione degli appalti pubblici nel rigoroso rispetto della sicurezza del lavoratori.
Infatti, come già avviene per i reati contro la pubblica amministrazione, anche per i nuovi illeciti previsti dall’art. 25-septies sono applicabili oltre alle sanzioni pecuniarie anche quelle interdittive.
A tal proposito assume particolare rilievo la possibile applicazione della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001.
Infatti, l’irrogazione di tale sanzione costituisce una delle cause di esclusione dalla “partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi” pubblici, a norma dell’art. 38, D.Lgs. 163/2006.
Quest’ultima disposizione, a differenza di quanto prevede il D.Lgs. 231/01, non prevede un limite temporale di vigenza del divieto; conseguentemente alcune Pubbliche Amministrazioni hanno già optato per l’esclusione dalle gare di enti che avevano riportato – e già scontato – la suddetta sanzione.

Seguendo tale profilo interpretativo, un ente che riporti una sanzione interdittiva dal contrattare con la pubblica amministrazione (anche per pochi mesi), si vedrebbe pregiudicata definitivamente la possibilità di partecipare a gare pubbliche.
Tale risultato appare iniquo perché comporterebbe un’ultrattività della sanzione non facilmente giustificabile (tanto che la giurisprudenza amministrativa sembra voler già limitare tale effetto).

Tuttavia, è ovvio come questo possibile conseguenza rende ancor più importante l’adozione di un Modello Organizzativo che, ovviamente, ampli l’analisi dei rischi anche a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tale Modello, anche sotto questo profilo, dovrà essere effettivo ed efficace e, di conseguenza, idoneo ad escludere il verificarsi di illeciti e, quindi, l’applicazione di misure interdittive che potrebbero limitare a tempo indeterminato l’operatività dell’ente.

Commenti

Post più popolari