Riciclaggio e reati con finalità di terrorismo

“Può il riciclaggio essere ricompreso nella categoria dei reati con finalità di terrorismo e se sì anche i reati societari (aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate) nonchè i reati market abuse devono essere trattati alla stessa stregua o il riciclaggio è un caso effettivamente particolare come da linee guida ABI?”
di Giovanni Battisti.

Ad oggi il riciclaggio non coinvolge la persona giuridica sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche solo Decreto), se non quando si qualifica come reato transnazionale (artt. 3 e 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).

Il problema segnalato deriva dalla mancata tipizzazione delle fattispecie di reato con finalità di terrorismo.
Infatti, diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l’art. 25-quater [1] “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati per:
  • delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale;
  • delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
  • delitti previsti dall’art. 2 della Convenzione Internzionale di New York del 9 dicembre 1999.
Ai fini pratici della predisposizione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” è tuttavia necessario ricordare la necessaria separazione tra reato imputabile all’ente (e il riciclaggio NON è un reato imputabile all’ente in base al D.Lgs, 231/01, se non quando, come detto, si qualifichi come “transazionale”) e aree o processi dell’ente sensibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto, e che in quanto tali devono essere adeguatamente presidiate; poiché l’attività di riciclaggio potrebbe essere teoricamente condotta per finanziare un’associazione terroristica (reato previsto dall’art. 270-bis c.p., "richiamato" dal Decreto), è necessario presidiare con adeguati strumenti di controllo le aree o i processi in cui è toricamente ipotizzabile tale attività.
Diverso è il caso dei reati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e dei c.d. reati di market abuse (abuso di informazioni privilegiate, D.Lgs. 58/98 art. 184, e manipolazione del mercato, D.Lgs. 58/98 art. 185), previsti dal D.Lgs. 231/01 rispettivamente all’art. 25-ter e 25-sexies e per i quali sorge quindi direttamente la responsabilità dell’Ente.


-----
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 14 gennaio 2003 n.7, art. 3.

Commenti

Post più popolari